Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani
Comma 2
Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
Art. 4
#Comma 1
Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani
Comma 2
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' fissato in 10.000 euro.
Art. 5
#Comma 1
Deducibilita' dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attivita' lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Art. 6
#Comma 1
Non imponibilita' degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attivita' lavorativa.
Art. 7
#Comma 1
Modalita' di calcolo della NASpI
per i lavoratori frontalieri italiani
Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.
Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennita' di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.
Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa e' riconosciuta secondo le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
#Comma 1
Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri
Comma 2
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 9
#Comma 1
Ripartizione della compensazione finanziaria
Comma 2
Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni e' pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
La compensazione finanziaria e' effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce.
La compensazione finanziaria e' versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».
Art. 10
#Comma 1
Risorse finanziarie per i comuni di frontiera
Comma 2
Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorita' cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, e' comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorita' italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista puo' partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorita' competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalita' di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non puo' eccedere la quota ((del 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)).
Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo. ((L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui al primo periodo e' destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare gli effetti socio-economici derivanti da crisi aziendali esistenti nel territorio di competenza)).
Art. 11
#Comma 1
Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche
Comma 2
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonche' al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitivita' salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti ((le specifiche finalita' da perseguire e)) i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni diverse
Comma 2
Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalita' di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.
La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtu' della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonche' ogni attivita' di accertamento effettuata in conformita' a tali disposizioni.
Art. 13
#Comma 1
Tavolo interministeriale
Comma 2
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.
Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonche' cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
Art. 14
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 15
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo-art. 1
#Comma 1
Allegato
ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI
Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Consiglio federale svizzero
desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;
tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;
considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;
considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.
Accordo-art. 2
#Art. 2
Comma 1
Articolo 2
Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo:
a) l'espressione "area di frontiera" designa:
i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,
ii. per quanto' riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
i. e' fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
ii. svolge un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;
le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;
c) l'espressione "autorita' competente" designa:
i. per quanto riguarda l'italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cosi' come modificata;
e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
Accordo-art. 3
#Art. 3
Comma 1
Articolo 3
Imposizione dei lavoratori frontalieri
1. Confonnemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attivita' di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.
2. Il carico fiscale totale sul reddito da attivita' di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non puo' essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.
3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta e' effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione e' escluso ai fini del presente Accordo.
Accordo-art. 4
#Art. 4
Comma 1
Articolo 4
Non discriminazione
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attivita' di lavoro dipendente diversa o piu' onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, ne' essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.
Accordo-art. 5
#Art. 5
Comma 1
Articolo 5
Eliminazione della doppia imposizione
1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in confonnita' alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prendera' in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 deJl'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e de1le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.
Accordo-art. 6
#Art. 6
Comma 1
Articolo 6
Commissione mista e procedura di amichevole composizione
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
2. La commissione mista si incontrera' almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuo Stato contraente e' autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovra' riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non confonne alle disposizioni del presente Accordo, egli puo' sottoporre il suo caso alle autorita' competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.
Accordo-art. 7
#Art. 7
Comma 1
Articolo 7
Cooperazione amministrativa
1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attivita' di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:
a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;
c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalita' di applicazione del presente paragrafo.
2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attivita' di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.
3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza.
Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria.
Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente puo' utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorita' competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.
4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte e' fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.
5. Le autorita' fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operativita' dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.
Accordo-art. 8
#Art. 8
Comma 1
Articolo 8
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:
a) presente Accordo, e
b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell' entrata in vigore dell'Accordo.
3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 e' sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continue ranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.
Accordo-art. 9
#Art. 9
Comma 1
Articolo 9
Regime transitorio
1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili' soltanto in Svizzera.
2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versera' ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni e' pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
4. La compensazione finanziaria e' effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.
5. Le autorita' italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.
6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorita' italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.
7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
8. Qualora l'autorita' competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o piu' casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorita' puo' sottoporre il caso o i casi all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.
Accordo-art. 10
#Art. 10
Comma 1
Articolo 10
Clausola di riesame
Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo.
Infede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo aggiuntivo
#Comma 1
Protocollo aggiuntivo
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.
1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorita' competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, e' consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facolta' degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cosi' come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunira' annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valutera' inoltre, sulla base di dati statistici aggregati fomiti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sara' composta dalle due autorita' competenti ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorita' fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorita' competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potra' essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attivita' di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.
10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera versera' all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.
11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorita' fiscale cantonale competente;
b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuino a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attivita' di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere.
12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo modifica Convenzione-art. I
#Comma 1
PROTOCOLLO
CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSI' COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015
Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Consiglio federale svizzero
animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,
visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione e' abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:
"4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attivita' dipendente dai lavoratori frontalieri e' regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione."
Protocollo modifica Convenzione-art. II
#Comma 1
Articolo II
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:
- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.
2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica;
Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere
#Comma 1
SCAMBIO
DI
LETTERE
Onorevole Segretaria di Stato,
ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonche' al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonche' alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:
1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed e' considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attivita' lucrativa, e
b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.
Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.
Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
Roma, 23 dicembre 2020
Parte di provvedimento in formato grafico
Onorevole Vice Ministro,
mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:
"ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonche' al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo nonche' alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:
1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed e' considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), e' quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attivita' lucrativa, e
b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordo non saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.
Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relative all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifice alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976".
Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione.
Roma, 23 dicembre 2020
Parte di provvedimento in formato grafico