Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonche' agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.