Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 32 dello statuto stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.