Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'universita', dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturita' italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.