Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
Art. 4
#Comma 1
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono altresi' soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 5
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.