Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.