Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione, quale risulta modificato e integrato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 26 dell'accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'atto di Stoccolma.
Art. 3
#Comma 1
Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:
1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'accordo de L'Aja del 1960, produrra' effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto accordo, e' un altro Paese;
2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia e' lo Stato d'origine, dovra' essere effettuato tramite l'amministrazione italiana;
3) il deposito dovra' essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'ufficio internazionale. La durata massima del brevetto e' di quindici anni;
4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sara' proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.
Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole amministrazioni per l'applicazione degli atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.
Art. 5
#Comma 1
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.