LEGGE

Legge 383/1949 - Ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione it

Ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione it

Numero 383 Anno 1949 GU 12.07.1949 Codice 049U0383

urn:nir:stato:legge:1949-06-08;383

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
a) Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.


Art. 2

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.