Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data, alla, Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 29 della Convenzione stessa.