Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.