LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

Numero 362 Anno 2003 GU 05.01.2004 Codice 003G0390

urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:21

Art. 1

#

Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.


Art. 2

#

Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal


Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.