Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.