LEGGE

Legge 1013/1956 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954.

Numero 1013 Anno 1956 GU 11.09.1956 Codice 056U1013

urn:nir:stato:legge:1956-07-09;1013

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.