Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra gli Stati membri delle Comunita' europee relativa all'applicazione del principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
L'articolo 1 della convenzione non si applica nell'ipotesi prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalita' dello Stato.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.