Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982.
Fra gli emolumenti corrisposti al personale dipendente indicato nell'accordo di cui al comma precedente, da escludere dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche le indennita' di fine rapporto per la parte maturata nel periodo dal 1974 al 1981.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.