Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convezione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 9 della convenzione stessa.