Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 101 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.