Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione monetari tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.