Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Autorizzazione alla ratifica).
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Ordine di esecuzione).
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
(Copertura finanziaria).
Comma 2
All'onere derivante dalla, presente legge, pari a euro 16.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
(Entrata in vigore).
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.