LEGGE

Legge 1108/1948 - Ratifica ed esecutorieta' dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

Ratifica ed esecutorieta' dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

Numero 1108 Anno 1948 GU 21.08.1948 Codice 048U1108

urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.
Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sara' approvata con legge.


Art. 3

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Comma 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 e' autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.