Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare, in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e il protocollo concernente l'interpretazione della stessa convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della convenzione e dall'articolo 7 del protocollo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.