Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del protocollo stesso.
Art. 4
#Comma 1
Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unita'. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.