Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971 e l'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso a Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.
Art. 3
#Comma 1
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 87 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 120 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.