LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.

Numero 160 Anno 2002 GU 30.07.2002 Codice 002G0185

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;160

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.