Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII.C.(i) dello stesso Statuto.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.