Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.