LEGGE

Legge 94/2021 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Peru', dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 nov

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Peru', dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 nov

Numero 94 Anno 2021 GU 25.06.2021 Codice 21G00100

urn:nir:stato:legge:2021-06-01;94

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Peru', dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Protocollo-art. 1

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Comma 1


PROTOCOLLO DI ADESIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA COLOMBIA E IL PERU', DALL'ALTRA, PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELL'ECUADOR

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prosieguo "Stati membri dell'Unione europea",

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia"),

LA REPUBBLICA DEL PERU' (in prosieguo "Peru'")

e

LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (in prosieguo "Ecuador"),

in prosieguo anche "paesi andini firmatari",

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Peru', dall'altra (in prosieguo "accordo"), e' stato firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 e che alcune delle sue disposizioni sono applicate, a norma del suo articolo 330, tra l'Unione europea e il Peru' dal 1° marzo 2013 e tra l'Unione europea e la Colombia dal 1° agosto 2013;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e' stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed e' entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in prosieguo "protocollo aggiuntivo") e' stata firmato dall'Unione europea, dalla Colombia e dal Peru' a Bruxelles il 30 giugno 2015;

CONSIDERANDO che l'articolo 6 dell'accordo stabilisce che ai fini dell'accordo per "parte" si intende l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza quali discendono dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo "parte UE") o ciascuno dei paesi andini firmatari;

CONSIDERANDO che l'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che le disposizioni dell'accordo si applicano alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali tra, da un lato, ogni singolo paese andino firmatario e, dall'altro, la parte UE; esse non si applicano alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli paesi andini firmatari;

CONSIDERANDO che l'articolo 329 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri paesi membri della Comunita' andina all'accordo;

CONSIDERANDO che l'Unione europea e l'Ecuador hanno concluso i negoziati il 17 luglio 2014;

CONSIDERANDO che la conclusione dei negoziati tra l'Unione europea e l'Ecuador e' stata notificata al comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo il 5 settembre 2014;

CONSIDERANDO che l'adesione dell'Ecuador all'accordo diventa effettiva con la conclusione di un protocollo di adesione;

CONSIDERANDO che, ai fini dell'adesione dell'Ecuador al protocollo aggiuntivo, le disposizioni del protocollo aggiuntivo dovrebbero essere integrate nelle disposizioni del presente protocollo;

CONSIDERANDO che il testo del presente protocollo e' stato approvato dal comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo, conformemente alle procedure e alle prescrizioni di cui all'articolo 329, paragrafo 4, dell'accordo;

CONSIDERANDO che le parti hanno pertanto convenuto di tenere conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo mediante il presente protocollo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'Ecuador diventa parte dell'accordo, compresi i relativi emendamenti di cui al protocollo aggiuntivo.


Protocollo-art. 2

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Art. 2

Comma 1


ARTICOLO 2

Il titolo, l'elenco dei paesi andini firmatari, l'undicesimo considerando e gli articoli 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 e 324 dell'accordo sono modificati in conformita' dell'allegato I del presente protocollo.


Protocollo-art. 3

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Art. 3

Comma 1


ARTICOLO 3

1. All'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'accordo e' aggiunto il testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

2. All'allegato I dell'accordo, dopo la "Tabella di soppressione dei dazi della parte UE per le merci originarie del Peru'" e' inserito il testo di cui all'allegato III del presente protocollo.


Protocollo-art. 4

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Art. 4

Comma 1


ARTICOLO 4

1. All'allegato I, appendice 1, dell'accordo e' aggiunto il testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

2. Nell'allegato I dell'accordo, dopo la "Tabella di soppressione dei dazi del Peru' per le merci originarie dell'Unione europea", e' aggiunto il testo di cui all'allegato V del presente protocollo.


Protocollo-art. 5

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Art. 5

Comma 1


ARTICOLO 5

Il titolo dell'allegato I, appendice 2, sezione A, dell'accordo e' sostituito dal seguente:

"COLOMBIA ED ECUADOR".


Protocollo-art. 6

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Art. 6

Comma 1


ARTICOLO 6

L'allegato II dell'accordo e' modificato in conformita' dell'allegato VI del presente protocollo.


Protocollo-art. 7

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Art. 7

Comma 1


ARTICOLO 7

Il testo di cui all'allegato VII del presente protocollo e' aggiunto all'allegato IV dell'accordo.


Protocollo-art. 8

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Art. 8

Comma 1


ARTICOLO 8

L'appendice 1 dell'allegato VI dell'accordo e' sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.


Protocollo-art. 9

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Art. 9

Comma 1


ARTICOLO 9

All'allegato VI, appendice 4, "A.Punti di contatto" e "B.Siti web", dell'accordo, sono aggiunti i seguenti punti di contatto e siti web per l'Ecuador:

A. Punti di contatto

"Per l'Ecuador

Instituto Nacional de Pesca (INP)
Indirizzo postale: Letamendi 102 y La Ria, Guayaquil - Ecuador- Quito - Ecuador
Tel.: +593-4 241-6042, 4 240-2304
E-mail: direccion inp@institutopesca.gob.ec

Agencia de Regulacion, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
Indirizzo postale: La Razon 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito - Ecuador
Tel.: +593-2-2921552, 2 226 3445
E-mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec
registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec
registro.medicamentos@controlsanitario.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior (MCE)
Indirizzo postale: Av. De los Shyris N° 34-152 y Holanda, Quito - Ecuador
Quito - Ecuador
Tel.: +593-2-393-5460
E mail: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec"

B. Siti web gratuiti

"Per l'Ecuador

www.agrocalidad.gob.ec/
www.institutopesca.gob.ec
www.controlsanitario.gob.ec
www.comercioexterior.gob.ec"


Protocollo-art. 10

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Art. 10

Comma 1


ARTICOLO 10

La sezione B dell'allegato VII dell'accordo e' sostituita dal testo di cui all'allegato IX del presente protocollo.


Protocollo-art. 11

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Art. 11

Comma 1


ARTICOLO 11

Il testo di cui all'allegato X del presente protocollo e' aggiunto all'allegato VII dell'accordo.


Protocollo-art. 12

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Art. 12

Comma 1


ARTICOLO 12

La sezione B dell'allegato VIII dell'accordo e' sostituita dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo.


Protocollo-art. 13

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Art. 13

Comma 1


ARTICOLO 13

Il testo di cui all'allegato XII del presente protocollo e' aggiunto all'allegato VIII dell'accordo.


Protocollo-art. 14

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Art. 14

Comma 1


ARTICOLO 14

La sezione B dell'allegato IX, appendice 1, dell'accordo e' sostituita dal dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo.


Protocollo-art. 15

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Art. 15

Comma 1


ARTICOLO 15

Il testo di cui all'allegato XIV del presente protocollo e' aggiunto all'allegato IX, appendice 1, dell'accordo.


Protocollo-art. 16

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Art. 16

Comma 1


ARTICOLO 16

La sezione B dell'allegato IX, appendice 2, dell'accordo e' sostituita dal testo di cui all'allegato XV del presente protocollo.


Protocollo-art. 17

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Art. 17

Comma 1


ARTICOLO 17

Il testo di cui all'allegato XVI del presente protocollo e' aggiunto all'allegato IX„ appendice 2, dell'accordo.


Protocollo-art. 18

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Art. 18

Comma 1


ARTICOLO 18

All'allegato X dell'accordo e' aggiunto per l'Ecuador il seguente punto di informazione:

"ECUADOR
Ministerio de Comercio Exterior
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda
Edificio Shyris Center
Quito, Ecuador
E-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec.


Protocollo-art. 19

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Art. 19

Comma 1


ARTICOLO 19

Dopo l'allegato XI dell'accordo e' inserito il testo di cui all'allegato XVII del presente protocollo come allegato XI bis dell'accordo.


Protocollo-art. 20

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Art. 20

Comma 1


ARTICOLO 20

La sezione B dell'allegato XII, appendice 1, dell'accordo e' sostituita dal testo di cui all'allegato XVIII del presente protocollo.


Protocollo-art. 21

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Art. 21

Comma 1


ARTICOLO 21

Il testo di cui all'allegato XIX del presente protocollo e' aggiunto all'allegato XII, appendice 1, dell'accordo.


Protocollo-art. 22

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Art. 22

Comma 1


ARTICOLO 22

All'allegato XII dell'accordo, appendice 2, e' aggiunto il seguente testo:

"4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador:
http://www.compraspublicas.gob.ec".


Protocollo-art. 23

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Art. 23

Comma 1


ARTICOLO 23

All'allegato XII dell'accordo, appendice 3, e' aggiunto il seguente testo:

"4. Ecuador

Portale degli appalti dell'Ecuador:
http://www.compraspublicas.gob.ec".


Protocollo-art. 24

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Art. 24

Comma 1


ARTICOLO 24

All'allegato XIII dell'accordo, appendice 1, e' aggiunto il seguente testo:

"d) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati





Indicazione geografica




Prodotto






Cacao Arriba




Cacao






Protocollo-art. 25

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Art. 25

Comma 1


ARTICOLO 25

All'allegato XIII dell'accordo, appendice 2, e' aggiunto il seguente testo:

"c) Indicazioni geografiche dell'Ecuador per prodotti diversi da prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati





Indicazione geografica




Designazione del prodotto






Montecristi




Oggetti di artigianato - cappello di paglia di palma "sombrero de paja toquilla"






Protocollo-art. 26

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Art. 26

Comma 1


ARTICOLO 26

Le dichiarazioni comuni dell'Ecuador e della parte UE figuranti nell'allegato XX del presente protocollo sono inserite dopo la dichiarazione comune della Colombia, del Peru' e della parte UE.


Protocollo-art. 27

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Art. 27

Comma 1


ARTICOLO 27

1. Il presente protocollo e' concluso dalla parte UE e da ciascuno dei paesi andini firmatari secondo le rispettive procedure interne.

2. La parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari notificano per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del presente protocollo a tutte le parti e al depositario di cui al paragrafo 5.

3. Il presente protocollo entra in vigore tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento da parte del depositario dell'ultima notifica di cui al paragrafo 2 concernente la parte UE e il corrispondente paese andino firmatario.

4. In deroga al paragrafo 3, le parti convengono che il presente protocollo puo' essere applicato in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure interne della parte UE per la sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria del presente protocollo tra la parte UE e ciascuno dei paesi andini firmatari ha inizio il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario riceve i seguenti elementi:

a) la notifica della parte UE relativa all'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine; e

b) lo strumento di ratifica di ciascuno dei paesi andini firmatari, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

5. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo.

6. Quando, a norma del paragrafo 4, una disposizione dell'accordo e' applicata dalle parti in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo, i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 4.


Protocollo-art. 28

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Art. 28

Comma 1


ARTICOLO 28

Il presente protocollo e' redatto in quattro esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.


Protocollo-art. 29

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Art. 29

Comma 1


ARTICOLO 29

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Parte di provvedimento in formato grafico
Fatto a Bruxelles, addi' 11 novembre duemilasedici.