Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.