Il Presidente della Repubblica e' autorizzata a ratificare:
a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;
b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.