LEGGE

Legge 277/1978 - Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il

Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il

Numero 277 Anno 1978 GU 15.06.1978 Codice 078U0277

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976:
a) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
b) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica tunisina, con allegato;
c) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica popolare e democratica algerina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
d) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' e la Repubblica popolare e democratica algerina, con allegato;
e) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno del Marocco, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
f) accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunita' ed il Regno del Marocco, con allegato.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 59, 13, 58, 13, 60 e 13 degli accordi stessi.