Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, e' riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.