Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 33.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.