LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Numero 321 Anno 2004 GU 19.01.2005 Codice 005G0007

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.