Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.