Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.