LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. (23G00208)

Numero 197 Anno 2023 GU 20.12.2023 Codice 23G00208

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.