Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli relativi agli accordi di cooperazione tra la CEE e la Tunisia, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e la Tunisia dall'altra, tra la CEE e l'Algeria, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e l'Algeria dall'altra, tra la CEE e Israele, tra la CECA e gli Stati membri della stessa da una parte e Israele dall'altra, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, firmati a Bruxelles rispettivamente il 20 luglio 1983 con la Tunisia, il 7 novembre 1983 con l'Algeria e l'11 febbraio 1982 con Israele.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 13 dei protocolli tra la CEE e ciascuno dei tre Stati e dagli articoli 10 dei protocolli tra la CECA, gli Stati membri della stessa e ciascuno dei medesimi tre Stati.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.