Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.