1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della "Inter-American Investment Corporation", aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La sottoscrizione iniziale dell'Italia e' fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989.
Art. 4
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamneto dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
1. La Inter-American Investment Corporation, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'accordo medesimo.
Art. 6
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.