Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ((Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.))
Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.
Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.