Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.