Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attivita' illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.