LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Acco

Numero 151 Anno 2017 GU 20.10.2017 Codice 17G00165

urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.