Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dagli articoli 6 e 9 degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.