LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.

Numero 210 Anno 1995 GU 01.06.1995 Codice 095G0238

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilita' o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da due a sette anni.


Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrita' territoriale di uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne' essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, e' punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.


Art. 4

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Comma 1

Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nell'articolo 3 e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.


Art. 5

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Comma 1

Non e' punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformita' agli obblighi derivanti da trattati internazionali.


Art. 7

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Art. 8

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.