1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.