Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato medesimo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 62.000.000 a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.