Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.