LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

Numero 1839 Anno 1962 GU 23.01.1963 Codice 062U1839

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1839

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla, loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI - PICCIONI - MATTARELLA - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO