Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1 luglio 1950.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddette a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 20 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.