Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi.