Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Oneri
Comma 2
Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.
Art. 4
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.