Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico- tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Peru', firmato a Roma il 25 ottobre 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.